| La garanzia secondo la legge italiana - come e in quali situazioni vale? |
| Scritto da Administrator, Sabato 27 Febbraio 2010 13:25 |
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La nuova videocamera non funziona, la riparazione della stufetta elettrica è andata male, la nuova macchina sta più in officina che nel parcheggio di casa - chiunque di noi ha dovuto affrontare inconvenienti del genere, magari rimediando anche una sonora arrabbiatura al momento del reclamo. La garanzia legale sui prodotti tutela appunto i consumatori nel caso di difetti o carenze della merce acquistata, sancendo altresì gli obblighi del fabbricante... Il giorno 23 marzo 2002 è entrato in vigore il decreto legislativo che ha recepito la direttiva UE in tema di garanzie dei beni di consumo. Quali? La “conformità” al contratto, in relazione al vizio innazitutto. Il concetto di vizio rimane nella sua sostanza invariato: è vizio quello che rende la cosa inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. Interessante è invece la novità del concetto di “conformità al contratto”: il venditore ha infatti l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Sono conformi al contratto ad es. quei prodotti che riflettono la descrizione fatta dal venditore e che possiedono le qualitá del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello. È interessante notare che anche le dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura sono vincolanti per il venditore. Questi può sottrarsi alla responsabilità derivante da dette dichiarazioni pubbliche, quando dimostri che egli non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l‘ordinaria diligenza, oppure che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto, in modo da essere conoscibile al consumatore oppure ancora che la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. A quali contratti si applicano le nuove norme? Le nuove norme si applicano non solo ai contratti di vendita di beni di consumo, bensì anche ai contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (es. quando si incarica un falegname di produrre un mobile di casa). Validità della garanzia La legge estende a due anni dalla consegna (prima era solo un anno!) la validità della garanzia, mentre i consumatori avranno tempo 60 giorni (anziché 8 come era fino ad ora) dalla scoperta del vizio per denunciare al venditore o all'artigiano il difetto sul prodotto acquistato. La denuncia Va fatta per iscritto – raccomandata a.r. o telegramma – entro il termine di cui sopra. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto oppure l’ha occultato. Beni usati Viene sgombrato il campo da ogni dubbio sull’applicazione della garanzia ai prodotti usati: le nuove norme si applicano anche ai prodotti usati, es. auto usate; la durata della garanzia può essere in questo caso limitata ad un periodo non inferiore all’anno; la valutazione del difetto va però fatta tenendo conto dell’usura del bene in relazione all’uso che ne è stato fatto. L’onere della prova Fino ad ora era il consumatore a dover provare che il difetto era presente già al momento dell’acquisto del bene; con la nuova normativa se il difetto si presenta entro 6 mesi dall’acquisto, si presume che questo esistesse già al momento dell’acquisto e il consumatore non deve più dare alcuna prova; se, invece, il difetto si evidenzia 6 mesi dopo l’acquisto si inverte l’onere della prova: sarà allora il consumatore e non più il venditore a dover provare che il difetto era presente al momento dell’acquisto. I rimedi previsti: Cosa può richiedere il consumatore? Rispetto a quanto finora previsto in tema di garanzia legale, cambia l’ordine dei diritti e relativi rimedi posti a tutela del consumatore. Imperatività delle nuove norme Viene sancito l’importante principio – peraltro già affermato dalle norme sulle clausole vessatorie – che è nullo ogni patto volto a limitare o escludere i diritti previsti dalla nuova legge a favore del consumatore nei confronti del venditore! In pratica il consumatore non può essere costretto in nessun modo a rinunciare ai diritti previsti per la nuova garanzia. Garanzia convenzionale Oltre quanto visto, il venditore o il produttore possono offrire al consumatore un’ulteriore garanzia, che preveda ulteriori vantaggi per quest’ultimo, oltre a quelli, irrinunciabili, offerti dalla garanzia legale. Lo scontrino o la ricevuta fiscale È di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dall’acquisto lo scontrino o la ricevuta fiscale. Senza scontrino, la prova di dove e quando si è acquistato il prodotto diventa più difficile. Vedi anche: La merce acquistata in un negozio si può sempre cambiare? Risparmio - sotto tensione: la funzione standby! Risparmiare elettricità - risparmiare denaro! Cattivi odori in bagno? Usa un fiammifero! Come combattere la muffa? Eliminare le cause!
Grazie al Centro Consumatori. Commenti (2)
![]() scritto da mario scordio, luglio 04, 2010
salve! della serie "non se ne sa mai abbastanza" qualche settimana fà in punto vendita "penny" ho acquistato un ventilatore da soffitto corredato di luci, dopo il montaggio, che ha costituito delle modifiche all'impianto della stanza, è stato messo in funzione tale apparecchio, apparentemente tutto funzionante, dopo 15 minuti si notava nella stanza uno strano odore ( non il solito odore di bruciato dei filamenti) dopo avere spento l'apparecchio ho tastato con mano la capsula che contiene il motore e ho rischiato ustioni serie. ho informato il responsabile del punto vendita che si è reso disponibile nel sostituire l'apparecchio, così è stato fatto, purtroppo con assoluta meraviglia anche il secondo apparecchio pewswntava lo stesso difetto quindi, ho contattato via @-mail la casa costruttrice che non ha saputo indicarmi nessun centro assistenza, un report di varie @-mail ma nessuna soluzione al problema, devo rassegnarmi di aver preso una bufala?
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ho acquistato il predetto elettrodomestico nell'ottobre 2009 e posseggo il regolare scontrino, non possiedo pù l'imballaggio, ora chiedo gentilmente di sapere se posso farmelo sostituire.
Il negoziante mi ha detto che devo rivolgermi ad un centro assistenza (il prodotto è cinese l'ho pagato €. 12,90) e che comunque non possedendo l'imballaggio non ho diritto alla garanzia.
In attesa di una cortese risposta porgo i miei più distinti saluti.
Amici Fortunato